Home Societą Alpina delle Giulie

Associazione alpinistica fondata a Trieste nel 1883

Sito web del CAI
Home page del sito Informazioni sulla sezione Eventi e comunicati Pagine dei gruppi SAG I corsi organizzati dalla sezione Rifugi e bivacchi I personaggi storici della SAG Link a siti web di montagna
Home > Sezione > Statuto e regolamento SAG   Torna alla pagina precedente
 
 Sezione
» Presentazione
» Tesseramento
» Storia
» Direttivo
» Pubblicazioni
» Statuto/Regolamento
     
 
 
     
 
 
Statuto e regolamento della Sezione
 

Puoi scaricare qui Regolamento e Statuto della Sezione in formato pdf

 

Regolamento

Art. 1 - ATTIVITA'

La Societa' Alpina delle Giulie, nel conseguimento delle finalita' indicate all'art. 3 del proprio Statuto approvato dal D.P.G.R. 21.04.1987, n. 0143:
a) Tutela gli interessi generali dell'alpinismo e della speleologia collaborando con tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano dei problemi connessi con tali attivita';
b) Promuove la fruizione dell'ambiente alpino attraverso la pratica di tutte le attivita' ad esso preordinate compresa la speleologia;
c) Promuove la conoscenza della montagna, dei fenomeni carsici e l'esplorazione delle grotte con le seguenti attivita' didattiche, rivolte particolarmente ai giovani: corsi tecnico-pratici di alpinismo, di sci, di sci alpinismo e di speleologia, escursioni, soggiorni collettivi, conferenze, proiezioni, dibattiti, ecc…;
d) Collabora con il Soccorso alpino e speleologico;
e) Costruisce e mantiene in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine, non che' le attrezzature necessarie nelle grotte di sua proprieta';
f) Assume iniziative per la difesa dell'ambiente naturale;
g) Provvede alla gestione ed all'ampliamento della biblioteca specializzata in campo alpinistico-speleologico a disposizione dei soci e di terzi curando altresi' l'archivio storico, fotografico e cartografico;
h) Pubblica periodicamente le riviste sociali e, anche in collaborazione con altri Enti, guide, relazioni, memorie, articoli di carattere alpinistico, speleologico, storico e scientifico in genere;
i) Assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento dei scopi sociali;
j) Gestisce il Catasto regionale delle grotte tramite il Gruppo speleologico.

Art. 2 - SOCI

I soci si suddividono in benemeriti, ordinari, familiari, giovani e aggregati.
Sono considerati familiari coloro che convivono con il socio ordinario della Sezione stessa.
Sono considerati aggregati i soci di altra sezione.

Art. 3 - AMMISSIONE

Chiunque intende divenire socio deve presentare domanda al Consiglio direttivo, su apposito modulo, controfirmata da almeno un socio proponente iscritto all'Associazione da almeno due anni. Per i minori la domanda va sottoscritta da chi esercita la patria potesta'.
Sulla domanda si pronuncia il Consiglio direttivo o, per sua delega, il Comitato di Presidenza e le generalita' dei nuovi soci vengono pubblicate all'albo sociale per 15 giorni consecutivi. Qualunque socio puo' presentare eccezione all'ammissione sulla quale si pronuncia il Consiglio direttivo.
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento generale del C.A.I. e della Sezione, nonche' le delibere del Consiglio direttivo.

Art.4 - DIRITTI E DOVERI

I soci sono tenuti a versare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, il cui versamento va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
Trascorso tale termine, il socio moroso viene cancellato d'ufficio dagli elenchi generali del C.A.I., perdendo cosi' ogni diritto assicurativo e di partecipazione alle Assemblee ed all'attivita' sociale in genere.
Il Consiglio direttivo potra' deliberare la decadenza dei soci morosi da piu' di due anni ovvero la loro riammissione previa regolazione delle annualita' insolute.
I diritti e gli obblighi dei soci sono quelli stabiliti dallo Statuto della Societa' Alpina delle Giulie e dal Regolamento generale del C.A.I.
Una volta iscritto, il socio in regola con il canone sociale ha diritto di:
a) Frequentare la sede sociale nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio direttivo;
b) Partecipare a tutte le manifestazioni didattiche, sportive e culturali indette dalla Sezione;
c) Fregiarsi dei distintivi sociali;
d) Fruire delle biblioteca nonche' dei materiali in dotazione ai gruppi di appartenenza e che fanno parte del patrimonio sociale, con il rispetto delle modalita' stabilite nei singoli regolamenti approvati dal Consiglio direttivo;
e) Partecipare alle Assemblee, e dopo due anni, se maggiorenne, candidarsi alle cariche sociali;
f) Ricevere le pubblicazioni sociali e quelle del C.A.I.;
g) Usufruire dei rifugi sociali del C.A.I. e delle associazioni alpinistiche italiane ed estere con le quali vige il trattamento di reciprocita';
h) Avere libero ingresso nelle sedi delle Sezioni e delle Sottoscrizioni del C.A.I.;
i) Fruire del Soccorso alpino, la cui copertura assicurativa rientra nel canone annuale, purche' versato entro il 31 marzo.

Art. 5 - VARIAZIONI E RICONOSCIMENTI

La qualifica di socio si perde per morte, per morosita', per radiazione o per dimissioni da comunicarsi a mezzo lettera entro il 30 settembre di ogni anno sociale.
Entro tale data, a valere per l'anno successivo, dovranno pervenire al Consiglio direttivo le richieste di passaggio autorizzate da altra Sezione.
A tali soci l'Associazione riconosce l'anzianita' di iscrizione originaria maturata presso la Sezione di provenienza.
Il socio iscritto ininterrottamente da 25 anni ricevera' in omaggio uno speciale distintivo.
Analogamente si procedera' per i soci iscritti da 50 anni.
Particolari attestati e distintivi di benemerenza potranno essere conferiti a quei soci che indipendentemente dagli anni di iscrizione, per le loro prestazioni straordinarie o per generose donazioni, avranno contribuito all'incremento della Sezione.

Art. 6 - SANZIONI

Il Consiglio direttivo puo' adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con gli scopi statutari dell'Associazione o con le regole della civile convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione e della sospensione dalle attivita' sociali per un periodo non superiore ad un anno.
Nei casi piu' gravi (indegnita', atti lesivi del prestigio o degli interessi dell'Associazione o del C.A.I., ovvero gravi inosservanze dello Statuto o delle altre normative di cui all'ultimo comma dell'art. 3 puo' essere deliberata la radiazione del socio.
Contro tali provvedimenti disciplinari, comunicati a pena di nullita' con le motivazioni del caso, il socio puo' presentare ricorso a norma degli artt. 15 e 19 del Regolamento generale del C.A.I.

Art. 7 - RESPONSABILITA'

Ogni socio deve essere costantemente consapevole dei rischi e pericoli inerenti lo svolgimento dell'attivita' statutaria, per cui l'Associazione e' esonerata da ogni possibile responsabilita' per infortuni durante le escursioni o manifestazioni sociali o comunque da essa organizzate.

Art. 8 - INCOMPATIBILITA'

Oltre alle limitazioni stabilite dall'art. 11 dello Statuto, non possono venir eletti alle cariche sociali coloro che svolgono attivita' retribuita presso l'Associazione o che comunque ne siano dipendenti.
In ogni caso non puo' partecipare alle deliberazioni relative ad una particolare operazione chi nella stessa ha interesse economico.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea e' l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
L'Assemblea esercita le sue attribuzioni sugli oggetti indicati dall'art. 12 dello Statuto; viene convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio nonche' ogni qualvolta ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei soci elettori; il Consiglio direttivo puo' inoltre convocare l'Assemblea quando lo ritiene opportuno e per i motivi indicati nell'ordine del giorno.
Le convocazioni dell'Assemblea devono essere precedute dalla pubblicazione dell'ordine del giorno con la sua affissione all'albo sociale per almeno 15 giorni antecedenti alla riunione nonche' mediante altre eventuali forme di pubblicita' ritenute opportune dal Consiglio direttivo.
L'avviso di convocazione deve contenere le proposte all'ordine del giorno e, per l'elezione delle cariche sociali, elencare i nominativi degli esenti e degli eventuali candidati.
Per la validita' della costituzione dell'Assemblea, per l'esercizio di diritto di intervento all'Assemblea e per l'espressione del voto, per la nomina degli organi della riunione, per la modalita' di svolgimento delle operazioni nonche' per la validita' delle deliberazioni relative alle maggioranze necessarie per i singoli oggetti, si osservano le disposizioni contenute negli artt. 13, 14, 15, 16 e 38 dello Statuto.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo svolge le funzioni di cui all'art. 18 dello Statuto.
Il Consiglio direttivo puo' chiamare a partecipare alle sue riunioni con voto consultivo un rappresentante delle Sottosezioni e dei Gruppi.
La partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo da parte dei consiglieri e' obbligatoria, il consigliere che sia assente ingiustificato per tre riunioni successive e' decaduto dalla carica.
Per i casi di decadenza, dimissioni o altre cause di vacanza subentra il primo dei non eletti.

Art. 11 - ATTRIBUZIONI

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario ed il Vicesegretario, svolgono le attribuzioni previste rispettivamente dagli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 dello Statuto.
Il Presidente in particolare, nell'assumere i provvedimenti indifferibili di cui al terzo comma dell'art. 20 dello Statuto, sente ove occorra il Comitato di Presidenza.
Il Consiglio direttivo puo' delegare al Presidente nonche' ai Vicepresidenti per le loro funzioni sostitutive, ed entro i limiti di spesa prefissati dallo stesso Consiglio direttivo, le deliberazioni di assunzione di spesa.

Art. 12 - ECONOMO DELLA SEDE

L'Economo della sede e' responsabile del mantenimento del patrimonio della sede sociale; in tale qualita' ne redige l'inventario tenendolo aggiornato, assicura la buona conservazione dei beni mobili ed immobili, regola il comportamento dei soci e degli ospiti e sovrintende in generale al buon funzionamento della sede stessa.

Art. 13 - REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea in occasione della nomina dei Revisori dei Conti di cui all'art. 25 dello Statuto, puo' provvedere anche alla designazione di due membri supplenti.

Art. 14 - TESORIERE

La responsabilita' contabile della cassa spetta al Tesoriere.
Allo stesso compete l'accertamento del titolo contenente gli estremi della deliberazione che ha autorizzato la spesa; in mancanza di detta documentazione i pagamenti non saranno riconosciuti a carico dell'Associazione.

Art. 15 - DELEGATI

Il presidente della Societa' Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del C.A.I., e' delegato di diritto all'Assemblea generale dei Delegati del C.A.I.. Gli altri Delegati vengono eletti annualmente dall'Assemblea dei soci secondo le norme emanate al riguardo dal C.A.I..

Art. 16 - COMMISSIONI

Il Consiglio direttivo puo' procedere alla costituzione di Commissioni competenti nei singoli settori di attivita', determinandone le finalita' specifiche, la composizione, la durata in carica e nominandone i Coordinatori.
La costituzione e' obbligatoria per le Commissioni disciplinate dagli artt. 17 e 18 che seguono.

Art. 17 - RIFUGI E OPERE ALPINE

La Commissione per i Rifugi e le Opere alpine cura la sorveglianza, la manutenzione, l'efficienza e, in collaborazione con la Segreteria, l'amministrazione dei rifugi alpini. La Commissione nomina al suo interno un Coordinatore ed un Segretario non che' le persone cui affidare le funzioni di ispezione dei rifugi e bivacchi sociali. Gli Ispettori hanno le incombenze stabilite dal Regolamento nazionale dei Rifugi e Opere alpine e durano in carica non oltre un anno. La Commissione propone inoltre al Consiglio direttivo la nomina di un rappresentante in seno alla Commissione Giulio - Carnica Sentieri.

Art. 18 - BIBLIOTECA

La Commissione Biblioteca gestisce la biblioteca sociale secondo uno speciale regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 19 - SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Il Consiglio direttivo puo' costituire in seno all'Associazione una o piu' Sottosezioni a richiesta di almeno 50 soci maggiorenni, secondo le modalita' prescritte dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.A.I..
Il Consiglio direttivo puo' sostituire inoltre, su richiesta di almeno 25 soci maggiorenni, uno o piu' Gruppi per specialita' operative, rientranti nelle attivita' istituzionali dell'Associazione, approvandone contestualmente i singoli regolamenti.
Il Consiglio direttivo verifica periodicamente, e comunque ogni anno, l'attivita' dei Gruppi, approvando le relazioni sull'attivita' svolta, dagli stessi presentate; contemporaneamente il Consiglio verifica la consistenza numerica dei Gruppi valutando l'opportunita' della loro permanenza.

Art. 20 - AUTONOMIA CONTABILE DELLE SOTTOSEZIONI E DEI GRUPPI

Quando i Gruppi svolgono attivita' rilevante e con oggettiva necessita' di gestione economica, il Consiglio direttivo puo' riconoscerne l'autonomia contabile.
Le Sottosezioni e quei Gruppi che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autonomia contabile, hanno libera scelta di spesa nell'ambito delle proprie attivita', purche' rientranti nei fini sociali, ed entro i limiti di stanziamento messi a disposizione di ciascuna Sottosezione e di ciascun Gruppo dal Consiglio direttivo a carico delle previsioni di bilancio e subordinatamente alle effettive disponibilita' di cassa. Per le necessita' ad inizio di esercizio, quando il bilancio preventivo non e' ancora approvato dall'Assemblea, il Consiglio puo' provvedere con trance provvisorie.
I responsabili delle Sottosezioni e dei Gruppi previsti al precedente comma possono assumere deliberazioni di spesa entro gli stanziamenti a disposizione e fino al limite prefissato dal Consiglio direttivo per ogni Sottosezione o Gruppo e per ciascuna deliberazione.
Il Consiglio direttivo puo' inoltre autorizzare gestioni separate di cassa da parte delle Sottosezioni e dei Gruppi con designazione dei rispettivi gestori, per i quali vale quanto disposto dal II comma dell'art. 14, e puo' autorizzare formalmente i responsabili delle Sottosezioni e dei Gruppi stessi ad introitare somme a titolo di contributi, prestazioni di servizi e quote sociali relative alle rispettive attivita'; di tali introiti va tenuto conto nella commisurazione degli stanziamenti annuali di cui al II comma.

Art. 21 - ORGANI E FUNZIONI DELLE SOTTOSEZIONI E DEI GRUPPI

Le sottosezioni ed i Gruppi sono retti da un Comitato eletto nel loro seno con le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti.

Art. 22 - CONTRATTI

I Contratti sono deliberati dal Consiglio direttivo e stipulati dal Presidente, previa indagine di mercato mediante trattativa privata con almeno tre ditte. Il Consiglio direttivo puo' delegare il Presidente, all'Economo o anche ad altro organo dell'Associazione la stipula dei contratti di fornitura e di appalto di lavori o servizi che comportino una spesa non superiore a 5.000,00 Euro.
Per tutti i contratti si puo' prescindere dalla trattativa nei casi di forniture di beni protetti da privativa o che una sola ditta puo' procurare, nonche' nei casi di motivata urgenza.

Art. 23 - ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

Le elezioni alle cariche sociali hanno luogo con votazione e scrutinio segreti.
I soci aventi diritto al voto possono presentare alla segreteria dell'Associazione, collettivamente o singolarmente, liste di candidati, sottoscritte dai proponenti.
Le liste, presentate non oltre i quindici giorni precedenti quello delle elezioni, sono pubblicate mediante affissione all'albo della sede almeno dieci giorni prima di tale data.
Le liste pubblicate non sono prescrittive agli effetti del voto, il quale e' libero nei confronti di qualsiasi nominativo eleggibile e limitato soltanto al numero delle singole cariche sociali da eleggere.
L'assemblea costituisce una Commissione elettorale composta da quattro scrutatori, i quali nominano al loro interno un Coordinatore.
La Commissione sovrintende alle operazioni di voto e procede agli scrutini redigendo i relativi verbali, e proclama infine gli eletti.
Tutti gli atti relativi alle elezioni vanno depositati per trenta giorni consecutivi presso la segreteria sezionale a libera visione dei soci, i quali hanno la facolta' di presentare reclami, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Comitato di Coordinamento del Convegno Veneto - Friulano - Giuliano del C.A.I..
Qualora durante il mandato si verifichi, per qualsiasi motivo, la vacanza non temporanea di una carica sociale che non sia quella di Presidente, subentra il primo dei non eletti nella graduatoria.
Quando il numero dei membri del Consiglio direttivo si riduca a meno della meta', o quando si verifichi la vacanza non temporanea del Presidente, il Consiglio convoca entro sessanta giorni l'Assemblea dei soci per la reintegrazione delle cariche vacanti.
I nuovi eletti svolgono le funzioni fino alla scadenza naturale delle cariche che vanno a sostituire.

Art. 24 - CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero insorgere tra i soci, o fra soci ed organismi dell'Associazione, relativamente all'attivita' dell'Associazione stessa, potra' essere esperito un tentativo di conciliazione da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso.
Organi competenti ad operare il tentativo sono:
1. il Consiglio direttivo integrato dai Revisori dei Conti per le controversie tra soci;
2. il Comitato di Coordinamento del Convegno Veneto - Friulano - Giuliano del C.A.I. per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.
Vanno comunque applicate le norme procedurali stabilite dal regolamento generale del C.A.I..
Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I., si puo' ricorrere con reclamo motivato, a norma dello stesso Regolamento generale del C.A.I., al Comitato di Coordinamento del Convegno Veneto – Friulano - Giuliano.

Art. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

La sede sociale, con i suoi ambienti, le sue dotazioni ed attrezzature e' a disposizione di tutti i soci, indistintamente, purche' in regola con il pagamento del canone sociale.
I soci sono pertanto tenuti a:
1. provvedere al pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ciascun anno;
2. mantenere un contegno corretto e rispettoso ed attenersi alle disposizioni e regolamenti interni sia per la frequenza che per gli orari;
3. adoperarsi per il mantenimento della pulizia degli ambienti affidati nonche' alla conservazione degli arredi, oggetti o materiali concessi in uso;
4. seguire sull'albo sociale le comunicazioni e le disposizioni del Consiglio direttivo;
5. partecipare alla vita sociale e collaborare alle manifestazioni sportive e culturali indette dall'Associazione;
6. dare consigli e suggerimenti;
7. adoperarsi per una sempre maggiore affermazione della Societa' in campo cittadino e nazionale;
8. prodigarsi per l'acquisizione di nuovi soci;
9. collaborare con l'economo di sede e se necessario, nell'interesse comune, aiutarlo nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Nell'ambito della sede sociale sono vietate manifestazioni contrastanti con le finalita' del sodalizio.

Art. 26 - NORME TRANSITORIE

Senza pregiudizio delle competenze del Consiglio direttivo in ordine alla costituzione, regolamentazione e scioglimento delle Sottosezioni e dei Gruppi, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, risultano costituiti e operanti le seguenti Sottosezioni e Gruppi il cui eventuale bilancio, ove adottato, fa parte del bilancio consolidato annuale dell'Associazione:
1. la Sottosezione di Muggia, fondata nel 1985
2. il Gruppo speleologico, denominato “Commissione Grotte Eugenio Boegan”, fondato nel 1883, al quale sono affidate la gestione della Grotta Gigante e delle cavita' concesse all'Associazione e l'amministrazione del Catasto regionale delle Grotte per conto della Regione Friuli - Venezia Giulia;
3. la commissione escursioni, fondata nel 1883;
4. il Gruppo Alpinisti Rocciatori e Sciatori (G.A.R.S.), fondato nel 1929, con indirizzo di alpinismo accademico;
5. la Scuola Nazionale di Alpinismo “Emilio Comici” in Val Rosandra, fondata nel 1929;
6. il Gruppo SCI C.A.I. Trieste, costituito nel 1947 che, per lo sviluppo dell'attivita' agonistica e' affiliato alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali);
7. il Gruppo di Alpinismo Giovanile “Umberto Pacifico”, costituito nel 1956, che riunisce i giovani dagli 8 ai 18 anni;
8. la Scuola di Speleologia “Carlo Finocchiaro”, fondata nel 1964;
9. la Scuola di Sci-Alpinismo “Citta' di Trieste”, fondata nel 1980 in collaborazione paritetica con l'Associazione XXX Ottobre, con istruttori ed allievi provenienti da entrambe le Sezioni triestine del C.A.I., le quali si impegnano ad ospitare presso le proprie Sezioni alternativamente la segreteria;
10. il Gruppo Corale della S.A.G., fondato nel 1982;
11. il Gruppo Tutela Ambiente Montano, fondato nel 1990;
12. il Gruppo Corsa in Montagna, fondato nel 1995;
13. il Gruppo Ricerche e Studi sulla Grande Guerra 1915/1918, fondato nel 1996;
14. il Gruppo Cavita' Artificiali, fondato nel 1998


Club Alpino Italiano Sezione di Trieste - Via Donota 2, 34121 Trieste - Tel.  +39 040 630464 - Scrivici