Art.
17 dello Statuto
- "Il
Consiglio direttivo è l'organo
esecutivo dell'Associazione.
Esso è composto
dal Presidente
e da dodici
Consiglieri,
eletti dall'Assemblea,
che durano
in carica per
tre anni. Il
consiglio direttivo
nomina tra
i Consiglieri
due Vice Presidenti;
nomina inoltre
il Segretario,
il Tesoriere,
l'economo della
sede ed ogni
altra carica
ritenuta necessaria
per l'attività sociale."
Funzioni
(estr. art.
18) - "Al
Consiglio direttivo
spettano tutti
i poteri per
l'Amministrazione
ordinaria e
straordinaria
dell'Associazione,
salvo le limitazioni
contenute nel
presente Statuto
e nel Regolamento
generale del
C.A.I." |